Accesso generalizzato (“FOIA – Freedom Of Information Act”)

L’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di accesso definito “accesso generalizzato”, introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto.

Modalità per l’esercizio del diritto di “accesso generalizzato”: la richiesta di “accesso generalizzato” non richiede motivazione e potrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

  • posta ordinaria, all’indirizzo: Mostra D’Oltremare S.p.A. – Viale J.F. Kennedy, 54, 80125 – Napoli (NA), – Responsabile per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
  • posta elettronica, all’indirizzo PEC dedicato: rpct.mdo@cert.tnet.it

Le domande pervenute senza utilizzare la modulistica disponibile devono essere in ogni caso considerate ammissibili, purché le stesse identifichino il richiedente e riportino l’oggetto.
Il rilascio elettronico di dati o documenti già detenuti dalla Società in formato elettronico è gratuito. Il rilascio in copia di documenti detenuti dalla Società in formato cartaceo ovvero la loro trasposizione in formato elettronico sono assoggettati al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione.

La Società è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Ufficio che rilascia l’atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

Modulo Richiesta di accesso civico art. 5, c.2 D.Lgs. n.33/2013

Allegati
Modulo di richiesta 13/04/2022 (126 KB)

Data di creazione: 13/04/2022
Data di ultima modifica: 13/04/2022